Protocollo n. 1›Titolo VIII
Art. 2
In vigore dal 5 mar 1997
Per i vini di uve fresche della voce 2204 della nomenclatura combinata originari dalla Tunisia che beneficiano di una denominazione d'origine, le disposizioni dell' si applicano ai vini presentati in recipienti contenenti non più di due litri e hanno un titolo alcolometrico acquisito non superiore a 15% vol.
Conformemente alla legislazione tunisina, questi vini portano le denominazioni seguenti: Coteaux de Teboura, Coteaux d'Utique, Sidi Salem, Kelibia, Thibar, Mornag, Grand cru Mornag.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-02-03;35#art-pn-2