Accordo›Titolo VIII
Art. 95
In vigore dal 5 mar 1997
Il presente accordo è redatto in due esemplari in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-02-03;35#art-a-95