Accordo›Titolo VIII
Art. 92
In vigore dal 5 mar 1997
Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intende la Comunità, gli Stati membri, o la Comunità e i suoi Stati membri, secondo le loro rispettive competenze, da una parte, e la Tunisia, dall'altra.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-02-03;35#art-a-92