AccordoTitolo VIII

Art. 88

In vigore dal 5 mar 1997
Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta: - il regime applicato dalla Repubblica tunisina nei confronti della Comunità non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini e le loro società; - il regime applicato dalla Comunità nei confronti della Repubblica tunisina non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra i cittadini tunisini o le loro società.
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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;35#art-a-88

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