AccordoTitolo VIII

Art. 85

In vigore dal 5 mar 1997
Il Consiglio di associazione adotta tutte le misure utili per agevolare la cooperazione e i contatti tra il Parlamento europeo e la Camera dei Deputati della Repubblica tunisina, nonché tra il Comitato economico e sociale della Comunità e il Consiglio economico e sociale della Repubblica tunisina.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-02-03;35#art-a-85

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo