Accordo›Titolo VIII
Art. 85
In vigore dal 5 mar 1997
Il Consiglio di associazione adotta tutte le misure utili per agevolare la cooperazione e i contatti tra il Parlamento europeo e la Camera dei Deputati della Repubblica tunisina, nonché tra il Comitato economico e sociale della Comunità e il Consiglio economico e sociale della Repubblica tunisina.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-02-03;35#art-a-85