AccordoTitolo VIII

Art. 81

In vigore dal 5 mar 1997
1. È istituito un Comitato di associazione, incaricato della gestione dell'accordo fatte salve le competenze attribuite al Consiglio. 2. Il Consiglio di associazione può delegare al Comitato la totalità o una parte delle proprie competenze.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-02-03;35#art-a-81

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo