Accordo›Titolo VIII
Art. 78
In vigore dal 5 mar 1997
È istituito un Consiglio di associazione che si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno e ogniqualvolta le circostanze lo richiedono, su iniziativa del suo presidente e alle condizioni previste nel suo regolamento interno.
Esso esamina le questioni importanti inerenti al presente accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-02-03;35#art-a-78