AccordoTitolo VIII

Art. 79

In vigore dal 5 mar 1997
1. Il Consiglio di associazione è composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e da membri del governo della Repubblica tunisina, dall'altra. 2. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare, alle condizioni previste dal suo regolamento interno. 3. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno. 4. Il Consiglio di associazione è presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del governo della Repubblica tunisina, secondo le disposizioni da stabilirsi nel suo regolamento interno.
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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;35#art-a-79

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