Accordo

Art. 74

In vigore dal 5 mar 1997
1. Al fine di migliorare la reciproca conoscenza e comprensione, e tenendo conto delle azioni già svolte, le Parti si impegnano nel rispetto reciproco delle culture a definire meglio le condizioni di un dialogo culturale duraturo e a promuovere tra loro una cooperazione culturale continuativa, dalla quale non sia escluso a priori alcun settore di attività. 2. Nella definizione delle azioni e dei programmi di cooperazione, nonché delle attività congiunte, le Parti dedicano particolare attenzione al pubblico giovanile e agli strumenti di espressione e di comunicazione scritti e audiovisivi, alle questioni attinenti alla tutela del patrimonio e alla diffusione della produzione culturale. 3. Le Parti convengono che i programmi di cooperazione culturale esistenti nella Comunità o in uno o più Stati membri possano essere estesi alla Tunisia.
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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;35#art-a-74

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