Accordo
Art. 71
In vigore dal 5 mar 1997
1. Per consolidare la cooperazione tra le Parti in campo sociale, si istituiscono azioni e programmi relativi a qualsiasi argomento di interesse per esse.
Rivestono a questo proposito carattere prioritario le seguenti azioni:
a) la riduzione della pressione migratoria, in particolare attraverso la creazione di posti di lavoro e lo sviluppo della formazione nelle zone di emigrazione;
b) il reinserimento delle persone rimpatriate a causa del carattere illegale della loro situazione rispetto alla legislazione dello Stato in questione;
c) la promozione del ruolo della donna nel processo di sviluppo economico e sociale, in particolare attraverso l'istruzione e i media, nel contesto della relativa politica tunisina;
d) lo sviluppo e consolidamento dei programmi tunisini di pianificazione familiare e di tutela della madre e del bambino;
e) il miglioramento del sistema di protezione sociale;
f) il miglioramento del sistema di copertura sanitaria;
g) il miglioramento delle condizioni di vita nelle zone svantaggiate a forte concentrazione demografica;
h) l'attuazione e il finanziamento di programmi di scambio e di svago a favore di gruppi misti di giovani d'origine europea e tunisina residenti negli Stati membri per promuovere la reciproca conoscenza delle culture e favorire la tolleranza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-02-03;35#art-a-71