Accordo

Art. 71

In vigore dal 5 mar 1997
1. Per consolidare la cooperazione tra le Parti in campo sociale, si istituiscono azioni e programmi relativi a qualsiasi argomento di interesse per esse. Rivestono a questo proposito carattere prioritario le seguenti azioni: a) la riduzione della pressione migratoria, in particolare attraverso la creazione di posti di lavoro e lo sviluppo della formazione nelle zone di emigrazione; b) il reinserimento delle persone rimpatriate a causa del carattere illegale della loro situazione rispetto alla legislazione dello Stato in questione; c) la promozione del ruolo della donna nel processo di sviluppo economico e sociale, in particolare attraverso l'istruzione e i media, nel contesto della relativa politica tunisina; d) lo sviluppo e consolidamento dei programmi tunisini di pianificazione familiare e di tutela della madre e del bambino; e) il miglioramento del sistema di protezione sociale; f) il miglioramento del sistema di copertura sanitaria; g) il miglioramento delle condizioni di vita nelle zone svantaggiate a forte concentrazione demografica; h) l'attuazione e il finanziamento di programmi di scambio e di svago a favore di gruppi misti di giovani d'origine europea e tunisina residenti negli Stati membri per promuovere la reciproca conoscenza delle culture e favorire la tolleranza.
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