AccordoTitolo V

Art. 68

In vigore dal 5 mar 1997
Le disposizioni emanate dal Consiglio di associazione a norma dell' non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali che vincolano la Tunisia e gli Stati membri, qualora essi prevedano un regime più favorevole per i cittadini tunisini o per i cittadini degli Stati membri.
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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;35#art-a-68

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