AccordoTitolo V

Art. 64

In vigore dal 5 mar 1997
1. Ogni Stato membro concede al lavoratori di cittadinanza tunisina occupati nel suo territorio un regime che, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento, è caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità rispetto ai propri cittadini. 2. Ogni lavoratore tunisino, autorizzato a svolgere un'attività professionale salariata sul territorio di uno Stato membro a titolo temporaneo, beneficia delle disposizioni del paragrafo 1 per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione. 3. La Tunisia concede lo stesso regime ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati nel suo territorio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-02-03;35#art-a-64

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo