Accordo›Titolo V
Art. 68
74 / 158In vigore dal 5 mar 1997
Le disposizioni emanate dal Consiglio di associazione a norma dell' non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali che vincolano la Tunisia e gli Stati membri, qualora essi prevedano un regime più favorevole per i cittadini tunisini o per i cittadini degli Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-02-03;35#art-a-68