Accordo›Titolo VII
Art. 75
In vigore dal 5 mar 1997
Al fine di contribuire alla piena attuazione degli obiettivi dell'accordo, si istituisce una cooperazione finanziaria a favore della Tunisia secondo le modalità e con gli strumenti finanziari adeguati.
Dette modalità sono stabilite di comune accordo tra le Parti tramite gli strumenti più opportuni a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo.
Gli ambiti di applicazione di tale cooperazione, oltre agli aspetti contemplati ai Titoli V e VI del presente accordo, sono, più in particolare, i seguenti:
- agevolazione delle riforme finalizzate all'ammodernamento dell'economia;
- adeguamento delle infrastrutture economiche;
- promozione degli investimenti privati e delle attività generatrici di posti di lavoro;
- adeguamento alle conseguenze sull'economia tunisina della progressiva istituzione di una zona di libero scambio, in particolare per quanto riguarda l'adeguamento e la riconversione dell'industria;
- misure di accompagnamento delle politiche istituite nei settori sociali.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-02-03;35#art-a-75