Protocollo n. 4›Titolo II
Art. 3
Cumulo bilaterale
In vigore dal 5 mar 1997
Cumulo bilaterale
1. In deroga all', paragrafo 1, lettera b), i prodotti originari della Tunisia ai sensi del presente protocollo sono considerati prodotti originari della Comunità e non si richiede che tali prodotti siano stati oggetto, nella Comunità, di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purchè siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno aldilà di quelle previste dall' del presente protocollo.
2. In deroga all', paragrafo 2, lettera b), i prodotti originari della Comunità ai sensi del presente protocollo sono considerati prodotti originari della Tunisia e non si richiede che tali prodotti siano stati oggetto, in Tunisia, di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purchè siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno aldilà di quelle previste dall' del presente protocollo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-02-03;35#art-pn-3-2