Protocollo n. 4Titolo II

Art. 6

Prodotti totalmente ottenuti

In vigore dal 5 mar 1997
Prodotti totalmente ottenuti 1. Ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, lettera a), si considerano "totalmente ottenuti" nella Comunità o in Tunisia: a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino o oceanico; b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati; d) i prodotti che provengono da animali ivi allevati; e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate; f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare con le loro navi; g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f); h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero di materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami; i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manufatturiere ivi effettuate; j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali purchè, abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo; k) le merci ottenute esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) a j). 2. Le espressioni "loro navi" e "loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g) si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina: - che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro o in Tunisia, - che battono bandiera di uno Stato membro o della Tunisia, - che appartengono almeno per metà a cittadini degli Stati membri o della Tunisia o ad una società la cui sede principale è situata in uno Stato membro o in Tunisia, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini degli Stati membri o della Tunisia e di cui, inoltre, per quanto riguarda la società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno la metà del capitale appartiene a Stati membri, alla Tunisia, a loro enti pubblici o cittadini, - il cui comandante ed i cui ufficiali sono tutti cittadini degli Stati membri o della Tunisia, - e il cui equipaggio è composto, almeno per il 75%, di cittadini degli Stati membri o della Tunisia. 3. Nella misura in cui gli scambi tra la Tunisia o la Comunità e l'Algeria o il Marocco sono retti da norme d'origine identiche, le espressioni "loro navi" e "loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g) si applicano anche alle navi e alle navi officina algerine e marocchine ai sensi delle disposizioni del paragrafo 2. 4. Le espressioni "la Tunisia" e "la Comunità" comprendono anche le acque territoriali della Tunisia e degli Stati membri della Comunità. Le navi operanti in alto mare, comprese le "navi officina" a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio della Comunità o della Tunisia, purchè ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 2.
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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;35#art-pn-6

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