Protocollo n. 4›Titolo II
Art. 2
Criteri d'origine
In vigore dal 4 mar 1997
Criteri d'origine
Ai fini dell'applicazione del presente Accordo e fatte salve le disposizioni dell' del presente protocollo, si considerano:
1. prodotti originari della Comunità:
a) i prodotti totalmente ottenuti nella Comunità ai sensi
dell' del presente protocollo;
b) i prodotti ottenuti nella Comunità contenenti materiali non
totalmente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell' del presente protocollo;
2. prodotti originari di Israele:
a) i prodotti totalmente ottenuti in Israele ai sensi
dell' del presente protocollo;
b) i prodotti ottenuti in Israele contenenti materiali non
totalmente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Israele di lavorazioni o
trasformazioni sufficienti ai sensi dell' del presente protocollo;
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-02-03;31#art-pn-2