Accordo›Titolo IX
Art. 82
In vigore dal 4 mar 1997
Ai fini del presente Accordo, per "Parti" si intendono Israele, da una parte, e la Comunità, gli Stati membri, o la Comunità e i suoi Stati membri, secondo le loro rispettive competenze, dall'altra.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-02-03;31#art-a-82