Art. 82
AccordoTitolo IX

Art. 82

82 / 142
In vigore dal 4 mar 1997
Ai fini del presente Accordo, per "Parti" si intendono Israele, da una parte, e la Comunità, gli Stati membri, o la Comunità e i suoi Stati membri, secondo le loro rispettive competenze, dall'altra.
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