AccordoTitolo IX

Art. 84

In vigore dal 4 mar 1997
Il presente Accordo, redatto in duplice esemplare in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca ed ebraica, ciascun testo facente ugualmente fede, è depositato presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;31#art-a-84

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