Protocollo n. 4›Titolo II
Art. 6
Operazioni di lavorazione o trasformazione insufficienti
In vigore dal 4 mar 1997
Operazioni di lavorazione o trasformazione insufficienti
1. Le seguenti lavorazioni o trasformazioni sono considerate insufficienti a conferire il carattere di prodotto originario, a prescindere dal fatto che siano soddisfatti o meno i requisiti di cui all':
a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali delle merci durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);
b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;
c) (i) il cambiamento di imballaggi, nonché le divisioni e le riunioni di colli;
(ii) le semplici operazioni di messa in bottiglie, boccette,
sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci e scatole, o su tavolette, ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
d) l'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi, etichette o altri segni distintivi similari;
e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari della Comunità o di Israele;
f) la semplice riunione di parti allo scopo di formare un prodotto completo;
g) il cumulo di due o più operazioni indicate nelle lettere da a) a f);
h) la macellazione degli animali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-02-03;31#art-pn-6