Protocollo n. 4›Titolo III
Art. 11
Principio della territorialità
In vigore dal 4 mar 1997
Principio della territorialità
Le condizioni stabilite nel titolo II, relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario, vanno rispettate senza interruzione nella Comunità o in Israele. A tal fine, l'acquisizione del carattere di prodotto originario si considera interrotta quando le merci che sono state oggetto di lavorazione o trasformazione nella Parte interessata hanno lasciato il territorio di detta Parte, salvo quanto previsto agli .
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Prourn:nir:stato:legge:1997-02-03;31#art-pn-11