Protocollo n. 4›Titolo III
Art. 13
Reimportazione delle merci
In vigore dal 4 mar 1997
Reimportazione delle merci
I prodotti originari esportati dalla Comunità o da Israele verso un paese terzo e successivamente reimportati sono considerati come se non avessero mai lasciato la Parte in questione a condizione che si possa addurre alle autorità doganali la prova soddisfacente:
a) che le merci reimportate sono le stesse che erano state esportate, e
b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-02-03;31#art-pn-13