Protocollo n. 4Titolo III

Art. 13

Reimportazione delle merci

In vigore dal 4 mar 1997
Reimportazione delle merci I prodotti originari esportati dalla Comunità o da Israele verso un paese terzo e successivamente reimportati sono considerati come se non avessero mai lasciato la Parte in questione a condizione che si possa addurre alle autorità doganali la prova soddisfacente: a) che le merci reimportate sono le stesse che erano state esportate, e b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.
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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;31#art-pn-13

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