Protocollo n. 4Titolo III

Art. 14

Trasporto diretto

In vigore dal 4 mar 1997
Trasporto diretto 1. Il trattamento preferenziale previsto dall'Accordo si applica unicamente ai prodotti e ai materiali trasportati tra i territori della Comunità e di Israele senza attraversare altri territori. Tuttavia, il trasporto dei prodotti originari di Israele o della Comunità in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di territori diversi da quelli della Comunità o di Israele, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato. I prodotti originari di Israele o della Comunità possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunità o di Israele. 2. La prova che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando: a) una polizza di carico cumulativa rilasciata nel paese di esportazione con la quale è effettuato l'attraversamento del paese di transito; oppure b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente: i) una descrizione esatta delle merci; ii) la data di scarico o di ricarico delle merci e, se del caso, il nome delle navi utilizzate, e iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito, ovvero, c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.
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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;31#art-pn-14

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