Protocollo n. 4›Titolo V
Art. 19
Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1
In vigore dal 4 mar 1997
Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1
1. In deroga all', paragrafo 8, il certificato EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, anche dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:
a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure se
b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che il certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella domanda luogo e data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.
3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.
4. I certificati EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:
"NACHTRAGLICH AUSGESTELLT",
"DELIVRE A POSTERIORI",
"RILASCIATO A POSTERIORI",
"AFGEGEVEN A POSTERIORI",
"ISSUED RETROSPECTIVELY",
"DICITURE IN GRECO",
"EXPEDIDO A POSTERIORI",
"EMITADO A POSTERIORI",
"ANNETTU JALKIKATEEN",
"UFTARDAT I EFTRHAND",
"VERSIONE IN EBRAICO".
5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella "Osservazioni" del certificato di circolazione delle merci EUR.1.
Storico versioni
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