Protocollo n. 4Titolo V

Art. 19

Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1

In vigore dal 4 mar 1997
Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1 1. In deroga all', paragrafo 8, il certificato EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, anche dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se: a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure se b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che il certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella domanda luogo e data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta. 3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente. 4. I certificati EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture: "NACHTRAGLICH AUSGESTELLT", "DELIVRE A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "DICITURE IN GRECO", "EXPEDIDO A POSTERIORI", "EMITADO A POSTERIORI", "ANNETTU JALKIKATEEN", "UFTARDAT I EFTRHAND", "VERSIONE IN EBRAICO". 5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella "Osservazioni" del certificato di circolazione delle merci EUR.1.
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