Protocollo n. 4Titolo V

Art. 21

Sostituzione dei certificati

In vigore dal 4 mar 1997
Sostituzione dei certificati 1. La sostituzione di uno o più certificati EUR.1 con uno o più certificati EUR.1 è sempre possibile a condizione che venga effettuata dall'ufficio doganale cui spetta la responsabilità del controllo delle merci. 2. Il certificato sostitutivo rilasciato in applicazione del presente articolo è considerato come il certificato EUR.1 definitivo ai fini dell'applicazione del presente protocollo, comprese le disposizioni del presente articolo. 3. Il certificato sostitutivo è rilasciato in base a una domanda scritta del riesportatore, previa verifica da parte delle autorità competenti delle informazioni fornite nella domanda. La data di rilascio e il numero di serie del certificato EUR.1 originario devono figurare nella casella n. 7.
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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;31#art-pn-21

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