Protocollo n. 4Titolo V

Art. 23

Esportatori autorizzati

In vigore dal 4 mar 1997
Esportatori autorizzati 1. Le autorità doganali del paese d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore, qui di seguito denominato "esportatore autorizzato", che effettui frequenti esportazioni di prodotti ai sensi dell'Accordo e che offra alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda gli altri requisiti di cui al presente protocollo, a compilare le dichiarazioni su fattura a prescindere dal valore dei prodotti in questione. 2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato riservandosi di applicare qualsiasi condizione che giudichino opportuna. 3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale che figura sulla dichiarazione su fattura. 4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato. 5. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in ogni momento. Esse agiscono in tal senso se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa un uso improprio dell'autorizzazione.
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