Protocollo n. 4›Titolo V
Art. 25
Presentazione della prova d'origine
In vigore dal 4 mar 1997
Presentazione della prova d'origine
I certificati di circolazione delle merci EUR.1 e le dichiarazioni su fattura sono presentati alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione del certificato EUR.1 o della dichiarazione su fattura.
Esse possono anche richiedere che la dichiarazione di importazione sia completata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale per i prodotti ricorrono le condizioni richieste per l'applicazione dell'Accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-02-03;31#art-pn-25