Art. 2 · Criteri d'origine
Protocollo n. 4Titolo II

Art. 2

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Criteri d'origine

In vigore dal 4 mar 1997
Criteri d'origine Ai fini dell'applicazione del presente Accordo e fatte salve le disposizioni dell' del presente protocollo, si considerano: 1. prodotti originari della Comunità: a) i prodotti totalmente ottenuti nella Comunità ai sensi dell' del presente protocollo; b) i prodotti ottenuti nella Comunità contenenti materiali non totalmente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell' del presente protocollo; 2. prodotti originari di Israele: a) i prodotti totalmente ottenuti in Israele ai sensi dell' del presente protocollo; b) i prodotti ottenuti in Israele contenenti materiali non totalmente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Israele di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell' del presente protocollo;
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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;31#art-pn-2