Accordo›Titolo VIII
Art. 64
In vigore dal 4 mar 1997
1. Al fine di coordinare i regimi previdenziali dei lavoratori israeliani legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e dei loro familiari ivi legalmente residenti, dovrebbero applicarsi le disposizioni seguenti, fatte salve le condizioni e le modalità applicabili in ciascuno Stato membro:
- tutti i periodi di copertura assicurativa, di impiego o di
residenza di tali lavoratori nei diversi Stati membri devono essere accumulati al fine di stabilire i diritti a pensione e indennità di anzianità, invalidità e di pensione di sopravvivenza e ai fini dell'assistenza medica per detti lavoratori e per le loro famiglie;
- tutte le pensioni e le indennità di anzianità, sopravvivenza, per infortuni o invalidità professionali, fatta eccezione per i pagamenti non legati a contributi, beneficiano del libero trasferimento in Israele al tasso applicabile calcolato in base alla legislazione dello Stato membro o degli Stati membri obbligati;
- ai lavoratori in questione sono versati assegni familiari per i membri della loro famiglia di cui sopra.
2. Israele riconosce ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio e ai loro familiari ivi legalmente residenti un trattamento analogo a quello di cui al paragrafo 1, secondo e terzo trattino, fatte salve le condizioni e le modalità applicabili in Israele.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-02-03;31#art-a-64