AccordoTitolo VII

Art. 60

In vigore dal 4 mar 1997
Le Parti promuovono la cooperazione culturale. Tra i settori di cooperazione possono rientrare in particolare la traduzione, lo scambio di opere d'arte e di artisti, la tutela e il restauro di monumenti e località storici e culturali, la formazione di personale che opera in campo culturale, l'organizzazione di manifestazioni culturali a carattere europeo, la reciproca sensibilizzazione e il contributo alla diffusione delle informazioni sui principali avvenimenti culturali.
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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;31#art-a-60

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