AccordoTitolo VI

Art. 55

Ravvicinamento delle leggi

In vigore dal 4 mar 1997
Ravvicinamento delle leggi Le Parti fanno tutto il possibile per ravvicinare le rispettive legislazioni al fine di agevolare l'applicazione del presente Accordo.
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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;31#art-a-55

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