Accordo›Titolo VI
Art. 55
55 / 142Ravvicinamento delle leggi
In vigore dal 4 mar 1997
Ravvicinamento delle leggi
Le Parti fanno tutto il possibile per ravvicinare le rispettive legislazioni al fine di agevolare l'applicazione del presente Accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-02-03;31#art-a-55