Accordo›Titolo VI
Art. 50
Ambiente
In vigore dal 4 mar 1997
Ambiente
1. Le Parti promuovono la cooperazione per la prevenzione del degrado ambientale, per il controllo dell'inquinamento e per garantire l'uso razionale delle risorse naturali, al fine di assicurare uno sviluppo sostenibile e di promuovere progetti ambientali regionali.
2. La cooperazione si concentra in particolare sugli aspetti seguenti:
- desertificazione;
- qualità dell'acqua del Mediterraneo e controllo e prevenzione dell'inquinamento marino;
- smaltimento dei rifiuti;
- salinizzazione;
- gestione ambientale di aree costiere particolarmente delicate;
- educazione e sensibilizzazione ambientale;
- uso di sofisticati strumenti di gestione ambientale, metodi di sorveglianza e monitoraggio ambientale, ivi compreso l'impiego di sistemi informatici ambientali e valutazione dell'impatto ambientale;
- impatto dello sviluppo industriale sull'ambiente in generale e sicurezza dei centri industriali in particolare;
- impatto dell'agricoltura sulla qualità del suolo e delle acque.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-02-03;31#art-a-50