AccordoTitolo VI

Art. 50

Ambiente

In vigore dal 4 mar 1997
Ambiente 1. Le Parti promuovono la cooperazione per la prevenzione del degrado ambientale, per il controllo dell'inquinamento e per garantire l'uso razionale delle risorse naturali, al fine di assicurare uno sviluppo sostenibile e di promuovere progetti ambientali regionali. 2. La cooperazione si concentra in particolare sugli aspetti seguenti: - desertificazione; - qualità dell'acqua del Mediterraneo e controllo e prevenzione dell'inquinamento marino; - smaltimento dei rifiuti; - salinizzazione; - gestione ambientale di aree costiere particolarmente delicate; - educazione e sensibilizzazione ambientale; - uso di sofisticati strumenti di gestione ambientale, metodi di sorveglianza e monitoraggio ambientale, ivi compreso l'impiego di sistemi informatici ambientali e valutazione dell'impatto ambientale; - impatto dello sviluppo industriale sull'ambiente in generale e sicurezza dei centri industriali in particolare; - impatto dell'agricoltura sulla qualità del suolo e delle acque.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-02-03;31#art-a-50

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo