AccordoTitolo VI

Art. 49

Dogane

In vigore dal 4 mar 1997
Dogane 1. Le Parti si impegnano a sviluppare la cooperazione doganale per garantire il rispetto delle disposizioni commerciali. A tal fine esse instaurano un dialogo sulle questioni doganali. 2. La cooperazione verte sulla semplificazione e computerizzazione delle procedure doganali, configurandosi in particolare come scambio di informazioni tra esperti e formazione professionale. 3. Fatte salve le ulteriori forme di cooperazione previste nel presente Accordo, in particolare per la lotta agli stupefacenti e al riciclaggio del denaro, le autorità amministrative delle Parti si prestano reciproca assistenza secondo le disposizioni del protocollo n. 5.
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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;31#art-a-49

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