Accordo›Titolo VI
Art. 51
Energia
In vigore dal 4 mar 1997
Energia
1. Le Parti considerano il riscaldamento globale e l'esaurimento delle sorgenti di combustibile fossile una grave minaccia per l'umanità. Le Parti cooperano pertanto per sviluppare fonti di energia rinnovabile, per garantire l'utilizzo razionale dei combustibili in modo tale da limitare l'inquinamento dell'ambiente e per promuovere il risparmio energetico.
2. Le Parti si adoperano per incoraggiare iniziative volte a favorire la cooperazione regionale in settori quali il transito di gas. petrolio ed elettricità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-02-03;31#art-a-51