Accordo›Titolo VII
Art. 59
In vigore dal 4 mar 1997
Le Parti promuovono la cooperazione in materia di istruzione, formazione e scambi di giovani. Tra i settori di cooperazione possono rientrare, in particolare, gli scambi di giovani, la cooperazione tra università e altri istituti di istruzione/formazione, l'apprendimento delle lingue, la traduzione e altri modi per promuovere una migliore comprensione reciproca tra le rispettive culture.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-02-03;31#art-a-59