AccordoTitolo VII

Art. 62

In vigore dal 4 mar 1997
La cooperazione si svolge in particolare attraverso: a) un regolare dialogo tra le Parti; b) un regolare scambio di informazioni e di idee in tutti i settori di cooperazione, anche tramite incontri tra funzionari ed esperti; c) la fornitura di consulenze, capacità specialistiche e formazione; d) l'esecuzione di iniziative comuni quali seminari e incontri di lavoro; e) l'assistenza tecnica, amministrativa e regolamentare; f) la diffusione delle informazioni sulle iniziative di cooperazione.
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