Accordo›Titolo VII
Art. 62
In vigore dal 4 mar 1997
La cooperazione si svolge in particolare attraverso:
a) un regolare dialogo tra le Parti;
b) un regolare scambio di informazioni e di idee in tutti i settori di cooperazione, anche tramite incontri tra funzionari ed esperti;
c) la fornitura di consulenze, capacità specialistiche e formazione;
d) l'esecuzione di iniziative comuni quali seminari e incontri di lavoro;
e) l'assistenza tecnica, amministrativa e regolamentare;
f) la diffusione delle informazioni sulle iniziative di cooperazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-02-03;31#art-a-62