AccordoTitolo VIII

Art. 65

In vigore dal 4 mar 1997
1. Il Consiglio di associazione decide in merito alle disposizioni per l'attuazione degli obiettivi di cui all'. 2. Il Consiglio di associazione decide in merito alle modalità della cooperazione amministrativa per garantire la gestione e il controllo necessari per l'attuazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.
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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;31#art-a-65

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