AccordoTitolo VIII

Art. 66

In vigore dal 4 mar 1997
Le misure decise dal Consiglio di associazione ai sensi dell' lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi derivanti da accordi bilaterali tra Israele e gli Stati membri qualora detti accordi prevedano un trattamento più favorevole per i cittadini di Israele o degli Stati membri.
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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;31#art-a-66

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