Accordo›Titolo IX
Art. 71
In vigore dal 4 mar 1997
1. Il Comitato di associazione, che si riunisce a livello di funzionari, è composto da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e da rappresentanti del governo dello Stato di Iraele, dall'altra.
2. Il Comitato di associazione adotta il proprio regolamento interno.
3. Il Comitato di associazione è presieduto a turno da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dell'Unione europea e da un rappresentante del governo dello Stato di Israele.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-02-03;31#art-a-71