Accordo›Titolo IX
Art. 74
In vigore dal 4 mar 1997
Il Consiglio di associazione adotta tutte le opportune misure per agevolare la cooperazione e i contatti tra il Parlamento europeo e la Knesset dello Stato di Israele, nonché tra il Comitato economico e sociale della Comunità e il Consiglio economico e sociale di Israele.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-02-03;31#art-a-74