Accordo›Titolo IX
Art. 72
In vigore dal 4 mar 1997
1. Il Comitato di associazione è abilitato ad adottare decisioni per la gestione dell'Accordo, nonché nei settori per i quali il Consiglio gli ha delegato le proprie competenze. Le decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure necessarie per la loro esecuzione.
2. Le decisioni del Comitato di associazione sono adottate di comune accordo tra le Parti
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