Accordo›Titolo IX
Art. 68
In vigore dal 4 mar 1997
1. Il Consiglio di associazione è composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e da membri del governo dello Stato di Israele, dall'altra.
2. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno.
3. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare, alle condizioni previste dal suo regolamento interno.
4. Il Consiglio di associazione è presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del governo dello Stato di Israele, secondo le disposizioni da stabilirsi nel suo regolamento interno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-02-03;31#art-a-68