Convenzione›Parte II
Art. 12
ATTIVITÀ COMUNI DI RICERCA-SVILUPPO
In vigore dal 31 mar 1996
ATTIVITÀ COMUNI DI RICERCA-SVILUPPO
Nel quadro della cooperazione generale prevista all' della presente Convenzione o di intese speciali, le Parti rivierasche intraprendono attività particolari di ricerca-sviluppo in vista di conseguire gli obiettivi ed i criteri qualitativi dell'acqua che hanno deciso di comune accordo di stabilire e di adottare, e di attenersi a tali obiettivi e criteri.
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Prourn:nir:stato:legge:1996-03-12;171#art-c-12