ConvenzioneParte II

Art. 16

INFORMAZIONE DEL PUBBLICO

In vigore dal 31 mar 1996
INFORMAZIONE DEL PUBBLICO 1. Le Parti rivierasche vigilano affinché le informazioni rela- tive allo stato delle acque transfrontaliere, ai provvedimenti adottati o previsti per prevenire, controllare e ridurre l'impatto transfrontaliero e l'efficacità di queste misure, siano accessibili al pubblico. A Tal fine, le Parti rivierasche fanno in modo che le seguenti informazioni siano messe a disposizione del pubblico: a) gli obiettivi qualitativi dell'acqua; b) le autorizzazioni rilasciate ed i criteri da osservare di conseguenza; c) i risultati dei prelievi di campioni d'acqua e di effluenti effettuati a fini di monitoraggio e di valutazione, nonché i risultati dei controlli messi in atto per determinare in che misura gli obiettivi qualitativi dell'acqua o i criteri enunciati nelle autorizzazioni sono rispettati. 2. Le Parti rivierasche vigilano affinché il pubblico possa avere accesso a queste informazioni in ogni momento ragionevole e possa venirne gratuitamente a conoscenza, e mettono a disposizione del pubblico attrezzature sufficienti affinché sia possibile ottenere copie di queste informazioni dietro pagamento di un ragionevole corrispettivo.
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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;171#art-c-16

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