Convenzione›Parte III
Art. 19
SEGRETARIATO
In vigore dal 31 mar 1996
SEGRETARIATO
Il Segretariato esecutivo della Commissione economica per l'Europa esercita le seguenti funzioni di segretariato:
a) convoca e prepara le riunioni delle Parti;
b) trasmette alle Parti i rapporti ed altre informazioni ricevute in applicazione delle disposizioni della presente Convenzione;
c) adempie ad ogni altra funzione che può essergli assegnata dalle Parti.
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Prourn:nir:stato:legge:1996-03-12;171#art-c-19