Convenzione›Parte II
Art. 14
SISTEMI DI ALLERTA E DI ALLARME
In vigore dal 31 mar 1996
SISTEMI DI ALLERTA E DI ALLARME
Le Parti rivierasche si informano reciprocamente, senza indugio, di ogni situazione di crisi suscettibile di avere un impatto transfrontaliero. Esse installano, se del caso, e sfruttano sistemi coordinati o comuni di comunicazione, di allerta e di allarme allo scopo di ottenere e di trasmettere informazioni. Questi sistemi funzionano per mezzo di procedure e di mezzi compatibili di trasmissione e di elaborazione dati, stabiliti di comune accordo tra le Parti rivierasche. Le Parti rivierasche si informano reciprocamente in merito alle Autorità competenti o ai punti di contatto a tal fine designati.
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Prourn:nir:stato:legge:1996-03-12;171#art-c-14