ConvenzioneParte II

Art. 9

COOPERAZIONE BILATERALE E MULTILATERALE

In vigore dal 31 mar 1996
COOPERAZIONE BILATERALE E MULTILATERALE 1. Le Parti rivierasche concludono su una base di uguaglianza e di reciprocità, accordi bilaterali o multilaterali o altre intese, qualora ancora non esistano, oppure adattano quelle già esistenti, nel caso ciò sia necessario per eliminare le contraddizioni con i principi fondamentali della presente Convenzione, al fine di definire le loro reciproche relazioni e la condotta da adottare per quanto concerne la prevenzione, il controllo e la riduzione dell'impatto transfrontaliero. Le Parti rivierasche specificano il bacino idrografico, ovvero la (o le) Parte (i) di questo bacino che sono oggetto di una cooperazione. Tali accordi o intese includono le questioni pertinenti di cui alla presente Convenzione, nonché ogni altra questione per alla quale le Parti rivierasche possano ritenere necessario di cooperare. 2. Gli accordi o le intese di cui al paragrafo 1 del presente articolo prevedono la creazione di organi comuni. Le competenze di questi organi comuni sono in particolare, e fatti salvi gli accordi o le intese pertinenti esistenti, le seguenti: a) Raccogliere, riunire e valutare i dati al fine di identificare le fonti di inquinamento che rischiano di avere un impatto transfrontaliero; b) elaborare programmi comuni di sorveglianza dell'acqua dal punto di vista qualitativo e quantitativo; c) compilare inventari e scambiare informazioni sulle fonti di inquinamento di cui al paragrafo 2 a) del presente articolo; d) stabilire limiti di emissione per le acque reflue e valutare l'efficacità dei programmi di lotta contro l'inquinamento; e) definire obiettivi e criteri comuni di qualità dell'acqua in considerazione delle disposizioni del paragrafo 3 dell' della presente Convenzione, e proporre provvedimenti adeguati per preservare e, se del caso, migliorare la qualità dell'acqua; f) elaborare programmi di azione concertati per ridurre il carico di inquinamento proveniente sia da fonti regolari (ad esempio, urbane ed industriali) sia da fonti diffuse (in particolare l'agricoltura); g) istituire procedure di allerta e di allarme; h) fungere da quadro per lo scambio di informazioni sulle utilizzazioni dell'acqua e delle installazioni connesse esistenti e previste che rischiano di avere un impatto transfrontaliero; i) promuovere la cooperazione e lo scambio di informazioni sulla migliore tecnologia disponibile in conformità con le disposizioni dell' della presente Convenzione ed incoraggiare la cooperazione nel quadro dei programmi di ricerca scientifica; j) partecipare alla realizzazione di studi sull'impatto ambientale relativi alle acque transfrontaliere, secondo i regolamenti internazionali pertinenti. 3. Qualora uno Stato costiero, Parte alla presente Convenzione, sia direttamente e considerevolmente pregiudicato da un impatto transfrontaliero, le Parti rivierasche possono, se sono tutte d'accordo, invitare questo Stato costiero a svolgere un ruolo adeguato nelle attività degli organi comuni multilaterali istituiti dalle Parti rivierasche a tali acque transfrontaliere. 4. Gli organi comuni ai sensi della presente Convenzione invitato gli organi comuni istituiti dagli Stati costieri al fine di tutelare l'ambiente marino che subisce direttamente un impatto transfrontaliero, a cooperare per armonizzare i loro lavori e prevenire, controllare e ridurre questo impatto transfrontaliero. 5. Qualora esistano due organi comuni o più nello stesso bacino idrografico, questi si sforzano di coordinare le loro attività al fine di rafforzare la prevenzione, il controllo e la riduzione dell'impatto transfrontaliero in questo bacino.
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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;171#art-c-9

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