ConvenzioneParte II

Art. 15

ASSISTENZA RECIPROCA

In vigore dal 31 mar 1996
ASSISTENZA RECIPROCA 1. In caso di situazione di crisi, le Parti rivierasche si prestano reciprocamente assistenza su richiesta, in base a procedure da stabilire in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo. 2. Le Parti rivierasche definiscono ed adottano di comune accordo procedure di reciproca assistenza vertenti in particolar modo sulle seguenti questioni: a) Direzione, controllo, coordinamento e supervisione dell'assistenza; b) Agevolazioni e servizi che la Parte che richiede assistenza deve fornire localmente, compresa, se del caso, la semplificazione degli adempimenti doganali; c) Intese miranti a liberare la Parte che fornisce l'assistenza e/o il suo personale da ogni responsabilità, ad indennizzarla e/o a concederle un risarcimento, nonché a consentire il transito sul territorio di Parti terze, se del caso; d) Modalità di rimborso dei servizi di assistenza.
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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;171#art-c-15

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